NORMATIVA PER LE ORE DI GUIDA E RIPOSO:

Guida giornaliera: 9 ore massime con possibilità di estensione a 10 per due giorni alla settimana

Guida per periodi di due settimane: 90 ore di guida massime RIPOSO 4,30 ore di guida => interruzione di 45 minuti => 4,30 ore di guida L'interruzione di 45 minuti, durante la quale non si possono eseguire altri lavori, può ripartirsi in tre interrruzioni di 15 minuti ciascuna nell'arco delle 9 ore di guida.

Periodo di riposo giornaliero In un periodo di 24 ore il riposo giornaliero deve essere di 11 ore consecutive, ridotto a 9 ore consecutive per non più di tre volte in una settimana. Il periodo di riposo giornaliero può essere preso anche in due o tre periodi separati, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. Inn questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore.

Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo purchè questo sia provvisto di una cuccetta e sia in sosta.

Periodo di riposo settimanale Nel corso di una settimana, uno dei periodi di riposo giornaliero é esteso, a titolo di riposo settimanale, a un totale di 45 ore consecutive. Possibilità di riduzione a 36 ore consecutive quando esse vengono prese nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente.

Possibilità di riduzione a 24 ore consecutive quando esse vengono prese fuori dal luogo di stazionamento abituale del veicolo. In entrambi i casi, le ore di riposo non effettuate, devono essere recuperate nelle tre settimane che seguono, in una sola volta e collegate ad un altro riposo di almeno 8 ore. Deroga A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente regolamento nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni. Bibliografia Regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.